Caro signor Engeler,
Ho letto con interesse il suo articolo “Ultimissime sulla tassazione della previdenza professionale svizzera”. Molto informativo, grazie mille!
Dal nostro arrivo in Italia nel 1997, abbiamo sempre pagato i contributi annuali alla Gazzetta, a volte in ritardo. Questo è anche il caso di quest’anno. Dall’inizio della pandemia non riceviamo più la Gazzetta in forma cartacea, questo è probabilmente dovuto a Poste Italiane, che qui funziona sempre peggio. Ecco perché non ci sono più bollettini di pagamento che svolazzano in giro ricordandoci di pagare. Molta posta dalla Svizzera ha smesso di arrivare, quindi per favore non inviateci più Gazzetta.
Per quanto riguarda la SUVA: dopo un incidente nel 1970, ricevo una pensione SUVA, che ha sempre corrisposto alla pensione dell’AI in termini percentuali. Ci siamo trasferiti in Italia nel 1997. Da febbraio 2019, ricevo l’AVS, più la stessa rendita SUVA (70% del reddito di allora più le indennità di carovita). All’epoca (1970) mi sono fatto versare l’accredito del fondo pensione.
Recentemente ho avuto un contatto telefonico con la SUVA perché la pensione non è arrivata. Motivo: il modulo per il certificato di vita è stato restituito da Poste a SUVA, ‘destinatario sconosciuto’.... Ho colto l’occasione per chiedere alla consulente se sapeva di più sulla tassazione della pensione in Italia. Ha detto che la posizione della SUVA era che doveva essere tassata.
Ho poi fatto qualche ricerca e ho trovato l’articolo qui sotto da Quifinanza.it. Il mio consulente CAF è del parere che la pensione SUVA corrisponde all’Assegno d’Invalidità Permanente italiano, che qui non è tassabile.
Mi permetto di aggiungere un testo che ho trovato recentemente su internet riguardante la pensione della SUVA: https://quifinanza.it/pensioni/il-trattamento-fiscale-delle-pensioni-ricevute-dallestero-se-e-come-bisogna-dichiararle/97571/
Cito qui di seguito un passaggio che riguarda la Svizzera:
“Svizzera- Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In riferimento alla rendita SUVA, se permanente, è reddito esente dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi, in base all’art. 6, comma 2 del Tuir”.
La SUVA, invece, ritiene che la pensione sia tassabile in Italia. Ho inviato un’e-mail alla SUVA con il link di cui sopra, ma non ho ancora ricevuto una risposta (dopo un mese). In un precedente articolo di Gazzetta Svizzera, uno dei loro colleghi era del parere che questa pensione non dovesse essere dichiarata. Cosa è corretto ora?
Grazie per il vostro interesse.
Cordiali saluti
R.S.
Caro lettore,
Il suo consigliere del CAF ha ragione, così come l’articolo di quifinanza.it. Le rendite AVS e AI (assicurazione invalidità) sono imponibili in Italia. Queste sono automaticamente soggette a una ritenuta del 5% quando vengono trasferite in Italia; ciò significa che l’imposta sul reddito su queste pensioni è stata pagata e non devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi italiana.
Per quanto riguarda invece la pensione SUVA, il mio consulente fiscale mi scrive:
“la rendita SUVA, se permanente, è reddito esente dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi, in base all’art. 6, comma 2 del Tuir. Il principio che stabilisce la rilevanza fiscale delle rendite derivanti da assicurazioni si basa sulla distinzione tra lucro cessante e danno emergente: solo le somme erogate a titolo di indennizzo per mancati guadagni sono imponibili e costituiscono reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, non invece quelle erogate a titolo di risarcimento di un danno patrimoniale. Diversamente, se il risarcimento reintegra i mancati guadagni causati da un’invalidità temporanea, le somme percepite, andranno trattate allo stesso modo dei redditi che sostituiscono.”
In breve: Una rendita vitalizia come risarcimento del danno per invalidità permanente o morte non deve essere tassata in Italia, ma una rendita limitata nel tempo come risarcimento del mancato guadagno (come la pensione AI) deve essere tassata.
Speriamo che questo abbia dissipato i suoi dubbi. A proposito di Gazzetta Svizzera: l’opzione se riceverla per e-mail o in versione cartacea può essere esercitata nella nostra homepage www.gazzettasvizzera.org o presso il consolato competente.
Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani
Besteuerung in Italien der Invalidenrenten IV und SUVA
Sehr geehrter Herr Engeler
Mit Interesse habe ich ihren Artikel “Ultimissime sulla tassazione della previdenza professionale svizzera» gelesen. Sehr aufschlussreich, vielen Dank!
Seit unserer Ankunft in Italien im Jahre 1997 haben wir in der Folge immer die Jahresbeiträge an die Gazzetta bezahlt, manchmal mit Verspätung. Dies ist auch dieses Jahr der Fall. Seit Beginn der Pandemie erhalten wir die Gazzetta in Papierform nicht mehr, das ist wohl den Poste Italiane zuzuschreiben, die hier immer schlechter arbeiten. Deshalb flatterte auch kein Einzahlungsschein mehr herum, der an die Zahlung erinnerte. Viele Post aus der Schweiz kommt schon gar nicht mehr an, bitte also keine Gazzetta mehr an uns versenden.
Zur SUVA: seit einem Unfall im fernen Jahre 1970 beziehe ich eine SUVA-Rente, die prozentual immer der IV-Rente entsprach. 1997 sind wir nach Italien gezogen. Seit Februar 2019 beziehe ich die AHV, dazu ebendiese SUVA-Rente (70% des damaligen Einkommens plus Teuerungszulagen). Das PK-Guthaben habe ich mir damals (1970) auszahlen lassen.
Kürzlich hatte ich mit der SUVA Telefonkontakt, da die Rente nicht eintraf. Grund: das Formular für die Lebensbescheinigung wurde von den Poste an die SUVA retourniert, ‘destinatario sconosciuto’... Bei dieser Gelegenheit fragte ich die Beraterin, ob sie Genaueres zur Besteuerung der Rente in Italien wüsste. Der Standpunkt der SUVA sei, diese müsse versteuert werden, meinte sie.
Daraufhin machte ich mich auf die Suche und fand unten genannten Artikel von Quifinanza.it. Meine CAF-Beraterin ist der Meinung, dass die SUVA-Rente dem italienischen Assegno d’Invalidità Permanente entspreche, der hier nicht steuerpflichtig sei.
Ich erlaube mir, einen Text anzufügen, den ich kürzlich im Internet fand, die SUVA-Rente betreffend.
https://quifinanza.it/pensioni/il-trattamento-fiscale-delle-pensioni-ricevute-dallestero-se-e-come-bisogna-dichiararle/97571/
Ich zitiere folgend eine Stelle, welche die Schweiz betrifft:
“Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In riferimento alla rendita SUVA, se permanente, è reddito esente dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi, in base all’art. 6, comma 2 del Tuir.”
Die Suva hingegen stellt sich auf den Standpunkt, dass die Rente in Italien zu versteuern sei. In einer Mail habe ich oben genannten Link der SUVA mitgeteilt, doch bis jetzt (nach einem Monat) keine Antwort erhalten. In einem früheren Beitrag in der Gazzetta Svizzera war einer ihrer Kollegen der Meinung, diese Rente nicht zu deklarieren. Was stimmt nun?
Vielen Dank für ihr Interesse.
Freundliche Grüsse
R.S.
Lieber Leser
Ihre CAF-Beraterin hat recht, ebenso der Artikel in Quifinanze. AHV- und IV (Invalidenversicherung) -Renten sind in Italien steuerpflichtig. Diese werden bei Überweisung nach Italien automatisch mit einer Quellensteuer von 5% belastet; damit ist die Einkommenssteuer auf diesen Renten bezahlt und müssen in der italienischen Steuererklärung nicht aufgeführt werden.
Was die SUVA-Rente anbelangt, schreibt mir mein Steuerberater:
“la rendita SUVA, se permanente, è reddito esente dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi, in base all’art. 6, comma 2 del Tuir.
Il principio che stabilisce la rilevanza fiscale delle rendite derivanti da assicurazioni si basa sulla distinzione tra lucro cessante e danno emergente: solo le somme erogate a titolo di indennizzo per mancati guadagni sono imponibili e costituiscono reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, non invece quelle erogate a titolo di risarcimento di un danno patrimoniale.
Diversamente, se il risarcimento reintegra i mancati guadagni causati da un’invalidità temporanea, le somme percepite, andranno trattate allo stesso modo dei redditi che sostituiscono.”
In Kürze: Eine lebenslängliche Rente als Entschädigung für einen Schaden muss in Italien nicht versteuert werden, eine zeitlich beschränkte Rente als Entschädigung für entgangenen Verdienst (wie die IV-Rente) muss hingegen versteuert werden.
Wir hoffen, damit Ihre Zweifel zerstreut zu haben. Übrigens: Die Gazzetta wird nicht aus der Schweiz, sondern ab Mailand als posta prioritaria versandt. Wer sie per E-mail erhält, aber in der Papierversion erhalten möchte, kann dies auf unserer homepage www.Gazzettasvizzera.org oder beim zuständigen Konsulat beantragen.
Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani