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La riforma AVS 2021 – importante novità per le donne delle classi 1961-1969 (con una bella sorpresa nel penultimo paragrafo)

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    La riforma dell'AVS 21 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Questa riforma avrà due effetti principali: l'adeguamento dell'età di riferimento per le donne e le relative misure compensative per la generazione di transizione nonché la flessibilizzazione della decorrenza del pensionamento, che è indipendente dal genere.

    Adeguamento dell'età di riferimento per le donne e misure compensative

    L’espressione «età di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». L'età di riferimento per le donne sarà portata a 65 anni in quattro fasi di tre mesi ciascuna. Ciò ha i seguenti effetti sull'età di riferimento delle donne:

    anno anno di nascita età di riferimento (età di pensionamento)
    fino al 2023 fino al 1959 64 anni (come finora)
    2024 1960 64 anni (ancora nessun aumento)
    2025 1961 64 anni e 3 mesi
    2026 1962 64 anni e 6 mesi
    2027 1963 64 anni e 9 mesi
    dal 2028 dal 1964 65 anni

    L'aumento dell'età di riferimento è attenuato per la generazione di transizione (donne nate tra il 1961 e il 1969) da due misure, ossia un supplemento di pensione a vita e tassi di riduzione più bassi in caso di pensionamento anticipato.

    Supplemento a vita

    Le donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) ricevono un supplemento mensile a vita alla loro pensione AVS. Il supplemento di base dipende dal reddito medio annuo AVS. Il reddito medio annuo AVS è costituito dalla media dei redditi da lavoro rivalutato e degli accrediti per la formazione dei figli per tutti gli anni di contribuzione AVS.

    Il supplemento è di 160 franchi per redditi medi annui ≤ 58’800 franchi; 100 franchi per redditi medi annui di 58’801-73’500 franchi; 50 franchi per redditi medi annui ≥ 73’501 franchi. Il supplemento individuale è graduato in base all'anno di nascita:

    anno di nascita età di riferimento aumento della rendita in % del supplemento
    1961 64 anni e 3 mesi 25%
    1962 64 anni e 6 mesi 50%
    1963 64 anni e 9 mesi 75%
    1964 65 anni 100%
    1965 65 anni 100%
    1966 65 anni 81%
    1967 65 anni 63%
    1968 65 anni 44%
    1969 65 anni 25%
    dal 1970 65 anni nessun aumento della rendita

    Il supplemento di rendita dell'AVS non è soggetto al massimale della rendita di vecchiaia per le coppie sposate e viene versato in eccesso rispetto alla rendita massima.

    Tassi di riduzione diminuiti per il prelievo anticipato delle rendite AVS

    Sia attualmente che dopo l'entrata in vigore della riforma AVS, una persona assicurata può riscuotere una rendita AVS al più presto due anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Tuttavia, ciò comporta sempre una riduzione della rendita. Da un lato, le donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) hanno la possibilità di percepire la pensione AVS a partire dall'età di 62 anni e quindi potenzialmente prima di due anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. D'altro canto, beneficiano di una riduzione della pensione meno severa, graduata in base al livello di reddito e all'anno di nascita.

    Riduzione per reddito medio annuo ≤ 58.800 CHF

    anticipo della rendita

    anni mesi
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    1 0% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 1.3% 1.5% 1.7% 1.8%
    2 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9%
    3 3%

     

    Riduzione per reddito medio annuo ≥ CHF 58’801-73’500

    anticipo della rendita

    anni mesi
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    0 - 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 1.5% 1.7% 1.9% 2.1% 2.3%
    1 2.5% 2.7% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.5% 3.7% 3.8% 4.0% 4.2% 4.3%
    2 4.5% 4.7% 4.8% 5.0% 5.2% 5.3% 5.5% 5.7% 5.8% 6.0% 6.2% 6.3%
    3 6.5%

     

    Riduzione per reddito medio annuo ≥ 73’501 CHF

    anticipo della rendita

    anni mesi
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    0 - 0.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.5% 1.8% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% 3.2%
    1 3.5% 3.8% 4.0% 4.3% 4.5% 4.8% 5.0% 5.3% 5.5% 5.8% 6.0% 6.3%
    2 6.5% 6.8% 7.2% 7.5% 7.8% 8.2% 8.5% 8.8% 9.2% 9.5% 9.8% 10.2%
    3 10.5%

    Flessibilità nel pensionamento

    In base alla normativa vigente, la pensione di vecchiaia può essere ritirata con un anticipo massimo di due anni. Il prelievo anticipato era possibile solo per anni interi, ossia 12 o 24 mesi. Il ritiro della pensione AVS può essere posticipato per un massimo di cinque anni.

    La riforma dell'AVS 21 introduce una serie di modifiche che consentono alla persona assicurata di strutturare il pensionamento in modo più flessibile.

    Opzioni di prelievo più flessibili

    Dopo l'entrata in vigore della riforma dell'AVS 21, l'età di riferimento di 65 anni si applicherà sia alle donne che agli uomini. Al raggiungimento di questa età, la pensione AVS potrà essere percepita senza riduzioni o integrazioni.

    Uomini e donne possono percepire la pensione in anticipo a partire dall'età di 63 anni (ad eccezione della generazione transitoria delle donne, che possono percepire la pensione AVS in anticipo a partire dall'età di 62 anni) e differirla fino all'età di 70 anni.

    Il prelievo anticipato della pensione è ora possibile anche in qualsiasi mese. La tabella di riduzione seguente – (valida per uomini e donne salvo le classi 1961-1969) viene adeguata di conseguenza per ogni mese di prelievo anticipato.

    anticipo della rendita

    anni  mesi
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    0 - 0.6% 1.1% 1.7% 2.3% 2.8% 3.4% 4.0% 4.5% 5.1% 5.7% 6.2%
    1 6.8% 7.4% 7.9% 8.5% 9.1% 9.6% 10.2% 10.8% 11.3% 11.9% 12.5% 13.0%
    2 13.6%

    Il differimento della rendita deve durare almeno un anno, dopodiché la persona assicurata è libera di richiedere la rendita AVS quando ritiene, fino al massimo all’età di 70 anni.

    rinvio in anni e 0-2 mesi e 3-5 mesi e 6-8 mesi e 9-11 mesi
    1 5.2% 6.6% 8.0% 9.4%
    2 10.8% 12.3% 13.9% 15.5%
    3 17.1% 18.8% 20.5% 22.2%
    4 24.0% 25.8% 27.7% 29.6%
    5 31.5%

    Inizialmente era previsto che i tassi di riduzione e di aumento venissero adeguati all'attuale aspettativa di vita con la riforma dell'AVS 21 e di conseguenza ridotti. Tuttavia, gli adeguamenti previsti dovrebbero essere attuati a partire dal 1° gennaio 2027.

    Le opzioni di prelievo flessibile si applicano anche nel settore della previdenza professionale (2° pilastro).

    Con la riforma dell'AVS 21, le casse pensioni sono obbligate a consentire sia il pensionamento anticipato che il differimento delle prestazioni pensionistiche pur continuando a lavorare.

    Possibilità di scatti di pensionamento parziali

    Con l'entrata in vigore della riforma AVS 21, è possibile anticipare o differire anche solo una parte della pensione AVS. Il prelievo anticipato o il differimento di una parte della rendita deve essere pari almeno al 20% e non può superare l'80%.

    Il prelievo anticipato o il differimento di una parte della rendita può essere modificato una sola volta, dopodiché la parte restante della rendita deve essere prelevata per intero.

    Con le nuove disposizioni di legge, è possibile anche una combinazione di prelievo anticipato e differimento della pensione AVS.

    Nell'ambito della riforma dell'AVS 21 verrà introdotta nella previdenza professionale anche la possibilità di scatti parziali di pensionamento. Finora non era prevista dalla legge, anche se le casse pensioni potevano prevedere il pensionamento parziale nei loro regolamenti. Ora gli assicurati hanno diritto al ritiro parziale dell'avere di vecchiaia. Le casse pensioni sono obbligate a offrire nei loro regolamenti il pensionamento parziale in almeno tre fasi.

    Importante novità: grandi vantaggi per molte donne durante gli anni di transizione

    Finora abbiamo sempre scritto che non conviene ritirare la pensione in anticipo (di uno o due anni), né per le donne né per gli uomini, tranne che per le persone con una breve aspettativa di vita. Al contrario, abbiamo consigliato – a chi non ha ancora bisogno dalla pensione AVS – di posticipare il prelievo della pensione fino a 5 anni.

    Per evitare un rifiuto della revisione da parte della popolazione, sono stati creati incentivi molto generosi per le donne nate tra il 1961 e il 1969. Per queste classi viene concesso un aumento base di CHF 160 mensili per chi ha un reddito medio annuo di contribuzione fino a 58’000 franchi (compresa la rivalutazione per l’inflazione), di CHF 100 per un reddito annuo medio tra CHF 58’001-73'500, di CHF 50 per un reddito medio annuo da CHF 73'501 in su. Per ogni classe viene riconosciuta una percentuale diversa (vedi tabella). Il principio è: più basso il reddito annuo, maggiore il vantaggio. Per questo, in molti casi per queste classi diventa più conveniente richiedere la pensione anticipata.

    Per le donne nate tra il 1961 e il 1969, vale sicuramente la pena di prendere in considerazione il pensionamento anticipato di due anni. Nel caso frequente di donne svizzere in Italia che da giovani hanno percepito un discreto reddito in Svizzera, poi sono emigrate in Italia e hanno versato volontariamente l'AVS fino al 2007, hanno quasi sempre un reddito medio modesto. Questo comporta una pensione mensile più alta in caso di ritiro anticipato e ricevono la pensione già prima. Per le nate tra il 1962 e il 1968, ciò comporta un'integrazione ancora più elevata della pensione mensile. Tuttavia, ogni caso è diverso, quindi la decisione dovrebbe essere presa solo dopo un calcolo.

    Per la classe 1961 è già passato il termine per godere della rendita anticipata per interi due anni, si può far calcolare la pensione anticipata per il primo mese ancora possibile, la classe 1962 è giusto in tempo per chiedere l’anticipo per due anni interi, le altre classi fino al 1969 hanno ancora del tempo per decidere.

    Prima di decidere raccomandiamo di chiedere alla Cassa Svizzera di Compensazione un precalcolo della rendita sia per la data di riferimento, sia con due anni di anticipo: Cassa Svizzera di Compensazione, Av. Edmond-Vaucher 18, CH 1211 Genève, www.zas.admin.ch, tel. +41 58 461 91 11.

    Diverse compagnie assicurative o banche svizzere offrono opportunità di discussione su Internet per calcolare la soluzione migliore, che di solito richiedono la presenza in Svizzera – ovviamente nella speranza di poter offrire e vendere una prestazione assicurativa.

    Non siamo in grado invece, non solo in termini di tempo ma anche di fatto, di fare questi calcoli. Vi preghiamo pertanto di astenervi di porci delle domande su questo punto; non vi potremo rispondere.

    Ulteriori cambiamenti

    Un'altra modifica che interessa in egual misura donne e uomini, ma solo alcuni svizzeri/e in Italia (ad esempio i/le frontalieri/e), è la possibilità di continuare a lavorare oltre l'età di riferimento per aumentare i contributi e anni di contribuzione mancanti.

    Finora, la regola era che quando si continuava a lavorare dopo l'età di pensionamento, non si dovevano versare contributi AVS fino a un'indennità di 18.600 franchi all'anno, ma i contributi versati superiori a questo livello di guadagno non miglioravano la pensione AVS.

    Chi continua a lavorare dal 2024 in poi potrà con i suoi contributi colmare anni di contribuzione mancanti e aumentare la pensione fino all'importo massimo. Per migliorare il livello di contribuzione è possibile rinunciare all'importo di esenzione di 16’800 franchi.

    Robert Engeler
    Avv. Andrea Pogliani