Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,
Con grande interesse ho seguito negli anni la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.
Facendone il riassunto ho appreso che, per i beneficiari (anche cittadini svizzeri) fiscalmente residenti in Italia, che abbiano scelto di farsi accreditare le prestazioni previdenziali presso un conto bancario localizzato in territorio italiano (presso la Banca Popolare di Sondrio):
- sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano),
- sulle prestazioni 2° pilastro LPP, da parte di datori di lavoro privati, sia sotto forma di rendita che di capitale, viene applicata dalla banca una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano), se il beneficiario della prestazione ha conferito uno specifico incarico alla banca.
Voi avevate illustrato il caso di una pensionata alla quale il fisco del Cantone Basilea Citta aveva applicato, contrariamente a quanto previsto dall’accordo bilaterale italo-svizzero, una tassa alla fonte del 9% sulla liquidazione del capitale del suo fondo di pensione 2° pilastro, con conseguente necessità di chiederne il rimborso attraverso l’apposito modulo.
A questo proposito la mia prima domanda: l’applicazione di una tassa alla fonte, con conseguente necessità di rimborso, può accadere soltanto in caso di liquidazione del fondo di pensione sotto forma di capitale o anche in caso di pagamento sotto forma di rendita (mensile)?
La mia seconda domanda invece rispetto alle prestazioni 3° pilastro (capitali dei conti 3a): la procedura è identica a quella delle prestazioni 2° pilastro (cioè la banca in territorio italiano applica una ritenuta fiscale del 5%) o è diversa?
Mettiamo il caso di pensionarsi e trasferirsi in Italia già all’età di 58 anni, ma di non ritirare ancora il capitale del 3° pilastro e di lasciarlo ancora per qualche anno sul conto 3a in Svizzera: Questo capitale quindi andrà dichiarato e sarà tassabile in Italia, nonostante giaccia ancora sul conto 3a e perciò non sia disponibile? O sarà poi tassabile in Svizzera qualche anno più tardi al momento del ritiro secondo i tassi di trattenuta alla fonte, ma non in Italia?
Sperando in una vostra risposta vi mando i miei più cordiali saluti
M.B. (Svizzera)
Caro lettore,
ringraziamo del Suo contributo. Quando si immatricolerà presso il Consolato Svizzero competente in Italia riceverà la Gazzetta Svizzera ogni mese con consigli e informazioni utili per gli svizzeri in Italia. Lei potrà decidere se ricevere la Gazzetta cartacea con un link per email oppure l’edizione più comoda per la lettura cartacea per Posta, ambedue senza impegno. Speriamo poter contare anche allora su un Suo contributo annuale volontario perché solo i contributi e il lavoro di tanti volontari permettono di avere questo servizio.
Premettiamo quello che ricordiamo ogni tanto sulla Gazzetta: i volontari che consigliano gli Svizzeri in Italia danno questo servizio su temi sui quali è difficile ottenere informazioni: su questa pagina sulle assicurazioni sociali svizzere. Non rientrano invece nei nostri compiti né nelle nostre competenze le questioni fiscali, soprattutto quelli italiani. Cerchiamo di dare le indicazioni di principio con la massima serietà, ma questi vanno sempre verificati con un fiscalista esperto nelle relazioni internazionali.
Per farsi accreditare l’AVS in Italia Lei potrà aprire un conto presso qualsiasi banca italiana di Sua scelta, compresa la Banca Popolare di Sondrio. Quest’ultima banca è incaricata dalla Cassa Svizzera di Compensazione di trasformare l’importo in Euro, dallo Stato italiano di trattenere l’imposta del 5% e distribuire le singole rendite ai destinatari sul loro conto presso una qualsiasi banca in Italia.
Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro di datori di lavoro privati non vengono tassate in Svizzera, vanno tassate come i redditi ovunque prodotti in Italia. La trattenuta automatico del sull’AVS come quella trattenuta dalla banca del destinatario è un’imposta definitiva che esonera il destinatario di dichiarare l’importo sulla dichiarazione di reddito.
Lo stesso esonero dalla dichiarazione di reddito italiana vale per le rendite mensili di datori di lavoro privati svizzeri se la banca del cliente, preventivamente informata dal destinatario (vedi Gazzetta giugno 2021) ha trattenuta l’imposta del 5%. La trattenuta alla fonte applicata da alcuni cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).
Le rendite di datori di lavoro pubblici svizzeri (confederazione, cantoni, comuni, Ferrovie e Poste Svizzere, Ufficio nazionale svizzero del turismo) vengono tassate soltanto con trattenuta alla fonte in Svizzera, sia in forma di rendita che di capitale. Non vanno tassate e non devono essere dichiarate in Italia (convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni del 9.03.1976 art. 19).
Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Al momento del ritiro del capitale (di norma dopo il 60° compleanno) viene trattenuto un’imposta alla fonte in sostituzione dell’agevolazione fiscale. Se il ritiro del capitale avviene finché residente in Svizzera e trasferito in Italia al momento del trasloco è un semplice trasferimento di capitale non tassabile in Italia.
Se Lei prenderà invece la residenza in Italia prima del ritiro del capitale (p.es. nel caso che vorrà trasferirsi in Italia a 58 anni), dovrà dichiarare e pagare le imposte sugli interessi annui (ricuperando parte dell’imposta alla fonte svizzera del 35%) nonché la tassa su tutti i beni posseduti all’estero se superano complessivamente €15'000 nel corso dell’anno e una giacenza media di oltre €5'000 (i conti del 3° pilastro superano sempre questo importo da soli).
Quando deciderà di ritirare questo capitale il Cantone di residenza tratterrà l’imposta alla fonte. Non abbiamo trovato invece nessuna decisione dell’Agenzia delle Entrate come il fisco italiano considererà il successivo trasferimento del capitale. Potrebbe considerarlo come trasferimento di capitale e quindi esente, come tassabile in forma agevolata o come reddito normale. Se dovrà pagare un’imposta italiana, potrà richiedere il rimborso dell’imposta svizzera con le stesse formalità valida per quella del 2° pilastro. Prima di decidere un trasloco antecedente il ritiro del capitale, dovrebbe assolutamente consultare un fiscalista, di preferenza con conoscenze degli orientamenti – in tema di proprietà estere – della commissione tributaria della provincia nella quale intende sistemarsi o direttamente o tramite un fiscalista svizzero con esperienza relativa.
Cordiali saluti.
Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani
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