Tassazione di assicurazioni d’invalidità e patrimoni svizzeri in Italia

Buongiorno signor Engeler, 

Secondo la nuova legge finanziaria italiana, le pensioni sono pagate al tasso del 5% e sono soggette a ritenuta d'acconto. Nel caso di mio padre (residente in Italia), la pensione di invalidità (100%) viene trasferita da SUVA e da SwissLife su un conto bancario svizzero.

Questo sistema funziona anche con la pensione AVS che viene trasferita direttamente in Italia? È mio dovere informare SUVA e SwissLife dell'imposta alla fonte o ciò avviene automaticamente? 
Vi ringrazio molto per la vostra risposta.

Cordiali saluti C.C.


Egregio signor C.

Suo padre, essendo residente in Italia, deve pagare le tasse sulle pensioni che ha ricevuto dalla Svizzera da quando ha preso la residenza, sia su quelle di Swiss Life con l'aliquota normale (23-43%) fino ad oggi, mentre le pensioni della Suva, se pagate vita natural durante, non sono generalmente tassabili, in quanto rappresentano di solito un risarcimento per un danno subito.

Un esperto fiscale qualificato può dirle di più su quest'ultimo punto. Da quando ha preso la residenza in Italia, deve anche dichiarare i dettagli dei suoi beni all'estero nel campo RW della dichiarazione dei redditi se superano i 15.000 euro nel corso dell'anno in questione. Se lo ha fatto finora, l'unico cambiamento per lui è che la pensione Swiss Life, se pagata vita natural durante, viene tassata al 5% nella dichiarazione dei redditi.

Se la pensione Suva è stata finora esente da tassazione, non cambia nulla; in caso contrario deve chiarire questo punto con un esperto fiscale. Se finora non ha presentato la dichiarazione dei redditi, posso solo consigliarle di rivolgersi rapidamente a un esperto fiscale qualificato per i redditi e i patrimoni all'estero per scegliere il modo meno costoso per mettere in ordine i suoi affari.

Dal 2018 le banche svizzere devono inviare al fisco italiano i conti di tutti i residenti in Italia; è solo questione di tempo prima che il fisco italiano si occupi anche delle somme minori. Non appena l'AVS verrà trasferita su un conto a suo nome in Italia, il 5% viene automaticamente dedotto come imposta italiana; non dovrà più dichiarare questi importi nella sua dichiarazione dei redditi italiana.

Tuttavia, finché sarà residente in Italia e farà accreditare l'AVS su un conto in Svizzera, deve includere questo importo nella sua dichiarazione dei redditi italiana. Può trovare ulteriori dettagli nel nostro articolo sotto https://gazzettasvizzera.org/tassazione-delle-rendite-di-invalidita-ai-e-suva/

Cordiali saluti.
Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani