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Pianificazione successoria e usufrutto in Svizzera

Una soluzione meno radicale della donazione.

Gentilissimo Avvocato,

leggo sempre la Sua bella rubrica e avrei un quesito per Lei.

Purtroppo ho perso mio marito anni fa e comincio ad avere una certa età anche io, e a pensare a quando non ci sarò più. Tuttavia non vorrei privarmi sin d'ora delle mie sostanze perché ho ancora una piccola attività e potrei avere delle necessità, anche sanitarie, in futuro.

Ho però anche delle modeste disponibilità di denaro e titoli in Svizzera e vorrei trovare il modo di utilizzarle per dare un piccolo aiuto finanziario a mia figlia.

Il mio consulente svizzero mi ha suggerito di farle un usufrutto. Lei che ne pensa? È una soluzione possibile? Che rischi ci sono?

Grazie per una Sua cortese risposta e cordiali saluti.

(C.R.-S; Genova)


Cara Lettrice,

grazie della Sua attenzione e della Sua richiesta.

Il tema della pianificazione successoria è quantomai attuale e, anche se naturalmente esso è molto più ampio e complesso, il Suo quesito si colloca in tale ambito.

Gli strumenti utilizzati sono in primis il testamento, ma per disporre già in vita anche la donazione, il trust o altre possibili soluzioni ancora.

Certamente il testamento produce effetti dopo la morte, e gli altri istituti citati operano in vita ma presuppongono di spogliarsi dei beni di cui si dispone con essi.

Uno strumento intermedio e versatile può essere l'usufrutto al quale si ricorre sia con il testamento sia per atti tra vivi.

Seguendo il suggerimento del Suo consulente, vediamo allora come è regolato in Svizzera.

L'USUFRUTTO NEL DIRITTO SVIZZERO

L'usufrutto è un istituto previsto dall'art. 745 Codice Civile Svizzero (CCS) e attribuisce di norma all'usufruttuario il diritto pieno a godere della cosa, mentre la titolarità del bene resta in capo al nudo proprietario.

Esso può avere ad oggetto beni mobili, immobili, diritti o un intero patrimonio e si costituisce con la consegna (traditio) per le cose mobili o i crediti e con l'iscrizione al registro fondiario per gli immobili (art. 746 CCS).

L'usufrutto cessa di norma con la morte dell'usufruttuario, e per le persone giuridiche con lo scioglimento, ma per queste ultime il limite di durata massimo è fissato in 100 anni (art. 749 CCS).

Naturalmente l'usufrutto può cessare anche con il perimento della cosa o con la decorrenza del termine, ove fissato, ovvero ancora con la rinuncia del beneficiario stesso (art. 748 CCS).

Se però il perimento o il deterioramento del bene non è avvenuto senza colpa, l'usufruttuario ne risponde e l'onere della prova a discarico grava su quest'ultimo (art. 752 CCS).

Venendo al contenuto del diritto di usufrutto, la disciplina prevede che l'usufruttuario abbia il permesso, l'uso e il godimento della cosa ma deve esercitare tali diritti con diligenza (art. 755 CCS).

Egli ha diritto ai frutti naturali per la durata dell'usufrutto, e in caso di interessi di capitali e relative prestazioni periodiche dal giorno iniziale a quello finale, anche se scadono più tardi (artt. 756 e 757 CCS).

Salvo che abbia carattere strettamente personale, il diritto è ovviamente liberamente cedibile a terzi (art. 758 CCS).

Il nudo proprietario, invece, mantiene il diritto di controllo e sorveglianza del bene, nonché quello di vietare l'uso illecito o non conforme alla natura della cosa (art. 759 CCS).

Inoltre, il proprietario può pretendere garanzie all'usufruttuario per la conservazione dei suoi diritti se esposti a pericolo o se consumabili, salvo che l'usufrutto sia stato costituito con la donazione a favore del donante (artt. 760-761 CCS).

Infine, l'usufruttuario ha l'obbligo generale di conservare il bene nel suo stato e di fare "le migliorie e le rinnovazioni" dovute per la manutenzione ordinaria, mentre per interventi necessari e più importanti deve avvisare il proprietario affinché vi provveda. In difetto può provvedere autonomamente a spese del proprietario (art. 764 CCS).

Il Codice prevede poi alcuni casi particolari (frutti, selve, miniere, ecc.) ma ci limiteremo a menzionare solo quel che qui interessa.

USUFRUTTO DI DENARO O TITOLI

Dunque è perfettamente possibile e lecito concedere l'usufrutto su un conto corrente e/o deposito bancario ad un terzo, mantenendone la proprietà.

Il contenuto concreto del rapporto (quanto a durata vitalizia o a termine, disciplina dei costi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.) dipenderà da vari fattori (la tipologia di legame, la volontà delle parti, ecc.).

Nella sostanza, però, la normativa che regola l'istituto farà sì che l'usufruttuario percepirà gli interessi sul conto corrente ovvero sui titoli obbligazionari, ed eventuali dividendi su titoli azionari, e cioè quelli che sono i c.d. "frutti civili". Ciò in maniera del tutto analoga a quanto accade in Italia.

Lei potrà dunque eventualmente modulare la durata dell'usufrutto in base alle esigenze concrete di Sua figlia, senza privarsi definitivamente dei beni concessi in usufrutto.

MONITORAGGIO E TASSAZIONE

Va però tenuto presente che la disponibilità di sostanze all'estero non è indifferente per il fisco italiano, come certamente Lei già saprà.

Da un lato essa è oggetto di un obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale in base al D.L. n. 167/1990 (convertito con L. N. 227/1990) e successive modifiche intercorse.

Dall'altro lato gli investimenti esteri sono, anche se magari solo parte, soggetti ad imposizione fiscale (se non già tassati).

E infatti alla sostanza patrimoniale è applicabile l'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) a carico delle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.

Inoltre, i redditi relativi sono anch'essi soggetti a tassazione.

Occorre, quindi, prudenza e attenzione per assolvere tutti gli obblighi necessari gravanti rispettivamente su nudo proprietario e usufruttuario, e non incappare in salatissime multe (o peggio). Tanto più che oggi opera lo scambio automatico dei dati finanziari in base al Common Reporting Standard (CRS) anche per la Svizzera.

Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri affezionati Lettori.

Markus W. Wiget
Avvocato

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